Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di estendere la possibilità di accedere all'istituto dell'adozione anche alle coppie stabilmente conviventi, ma non coniugate, e alle persone singole. Una estensione che si rende necessaria al fine di uniformare la normativa in vigore con le trasformazioni in atto nella società, dove la struttura della famiglia, ormai da tempo, non è più riferibile unicamente al modello tradizionale che ha caratterizzato in passato la storia sociale del nostro Paese.
      La stessa concezione della genitorialità si è, negli ultimi anni, completamente trasformata e si è rafforzata la concezione consapevole dell'essere genitori, che, soprattutto per le donne, ha significato il poter scegliere di vivere la propria maternità anche al di fuori del rapporto di coppia. Una trasformazione, dunque, che ha portato ad un'inevitabile modificazione del modello di famiglia che sempre più spesso si presenta come monoparentale, ma ancora non pienamente riconosciuta dal nostro ordinamento. Nondimeno sempre più numerose sono le coppie che convivono da parecchi anni, che vivono un rapporto stabile ormai consolidato, ma che, non essendo coniugate, non possono presentare domanda di adozione.

 

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      Nei confronti di queste situazioni, sembra arrivato il momento di fare un passo ulteriore rispetto alla formulazione prevista dall'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha previsto al comma 4 la possibilità per le coppie coniugate di vedersi riconosciuta la stabile convivenza precedente al matrimonio al fine del raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge. È ora dunque di riconoscere pienamente la stabilità del rapporto e della convivenza a prescindere all'avvenuto matrimonio.
      Anche la citata legge sulle adozioni, dunque, ha bisogno di uniformarsi ad un modello di genitorialità già largamente diffuso all'interno della nostra società e già incluso in numerose legislazioni straniere sulla materia, come quelle danese, olandese e statunitense.
      L'intenzione è quella di porre l'accento sulla effettiva idoneità dei futuri genitori a educare, a prendersi cura dei propri figli, attitudini che attengono alla formazione della persona, alle sue personali capacità, alla sua cultura più che agli istituti giuridici cui la stessa è riferita.
      La presente proposta di legge si compone di due articoli che intervengono sulla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Nell'articolo 1 si è proceduto ad armonizzare i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e le adozioni prevedendo tale possibilità anche per le coppie stabilmente conviventi e per le persone singole. Si è riformulato anche l'articolo 6 della legge in oggetto, che concerne i requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Si è ritenuto di meglio specificare anche il comma 3 del medesimo articolo 6, che in questi anni è stato oggetto di interpretazioni non sempre omogenee da parte dei tribunali per i minorenni, laddove l'età di riferimento, al fine di determinare il limite di età tra adottanti e adottato, diviene quella del componente più giovane della coppia.
      Infine, si è ritenuto di armonizzare anche le norme previste dal codice civile in tema di cognome da trasmettere ai figli in caso di adozione da parte della coppia non sposata, prevedendo che siano i componenti della coppia a decidere sull'argomento.
 

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